Art. 18
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[1]Lo stipendio degli ufficiali di scrittura, in via di eliminazione, esistenti in servizio alla data della pubblicazione della presente legge, e' portato a L. 2000, cessando contemporaneamente gli aumenti sessennali da essi finora conseguiti.
[2]Agl'impiegati suddetti saranno concessi, qualora riconosciuti meritevoli, aumenti quadriennali nella misura di L. 200, fino a raggiungere lo stipendio di L. 2400.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
