Art. 19
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli aiuti contabili che non conseguono la nomina nel personale d'ordine, sia per mancata domanda, sia perche' questa non venne accolta; sono dispensati dal servizio se abbiano raggiunto venti anni di servizio effettivo.
tolto: Essi sono ammessi a liquidare la pensione vitalizia nella misura stabilita dal vigente testo unico delle leggi Sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
tolto: Coloro pero' che contano meno di 25 anni di servizio liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto tale periodo.
tolto: Coloro che non abbiano raggiunto i 20 anni di servizio effettivo sono collocati in disponibilita' e verranno dispensati dal servizio non appena raggiungano tale limite.
tolto: La liquidazione della pensione ha luogo nella misura suindicata.
tolto: Durante la disponibilita' essi percepiranno un assegno pari ai tre quinti dello stipendio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art19 · fonte del testo