Art. 20
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli attuali guardiani capi e guardiani di magazzino che per effetto della presente legge assumeranno la denominazione di assistente nel personale subalterno dei magazzini, sara' concesso un primo aumento quadriennale a decorrere dal 1° luglio 1911, se al 30 giugno 1911 abbiano quattro anni di anzianita' nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
tolto: Per gli altri il periodo per il conseguimento dell'aumento quadriennale decorrera' dalla data di anzianita' nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art20 · fonte del testo