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[1]Gli aiuti contabili che non conseguono la nomina nel personale d'ordine, sia per mancata domanda, sia perche' questa non venne accolta; sono dispensati dal servizio se abbiano raggiunto venti anni di servizio effettivo.

[2]Essi sono ammessi a liquidare la pensione vitalizia nella misura stabilita dal vigente testo unico delle leggi Sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

[3]Coloro pero' che contano meno di 25 anni di servizio liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto tale periodo.

[4]Coloro che non abbiano raggiunto i 20 anni di servizio effettivo sono collocati in disponibilita' e verranno dispensati dal servizio non appena raggiungano tale limite.

[5]La liquidazione della pensione ha luogo nella misura suindicata.

[6]Durante la disponibilita' essi percepiranno un assegno pari ai tre quinti dello stipendio.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art19 · fonte del testo