Art. 19
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[1]Gli aiuti contabili che non conseguono la nomina nel personale d'ordine, sia per mancata domanda, sia perche' questa non venne accolta; sono dispensati dal servizio se abbiano raggiunto venti anni di servizio effettivo.
[2]Essi sono ammessi a liquidare la pensione vitalizia nella misura stabilita dal vigente testo unico delle leggi Sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
[3]Coloro pero' che contano meno di 25 anni di servizio liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto tale periodo.
[4]Coloro che non abbiano raggiunto i 20 anni di servizio effettivo sono collocati in disponibilita' e verranno dispensati dal servizio non appena raggiungano tale limite.
[5]La liquidazione della pensione ha luogo nella misura suindicata.
[6]Durante la disponibilita' essi percepiranno un assegno pari ai tre quinti dello stipendio.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
