Art. 20
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[1]Agli attuali guardiani capi e guardiani di magazzino che per effetto della presente legge assumeranno la denominazione di assistente nel personale subalterno dei magazzini, sara' concesso un primo aumento quadriennale a decorrere dal 1° luglio 1911, se al 30 giugno 1911 abbiano quattro anni di anzianita' nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
[2]Per gli altri il periodo per il conseguimento dell'aumento quadriennale decorrera' dalla data di anzianita' nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
