Art. 21
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[1]Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina sara' stanziata con decreto del ministro del tesoro la somma occorrente per gli assegni agli aiuto-contabili in disponibilita' ai sensi dell'art. 19 della presente legge.
[2]Cosi' pure con decreto del ministro del tesoro si provvedera' al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
