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La spesa complessiva per la retribuzione ai ricevitori e per le indennita' mensili assegnate ai supplenti ai sensi degli articoli precedenti, formera' dal 1° luglio 1920 un unico stanziamento.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art5 · fonte del testo