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Sul capitolo 33 del bilancio passivo delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, sara' portato un aumento di 800.000 lire per miglioramenti da assegnarsi, con decorrenza dal 1° gennaio 1920, e successivamente ai procaccia a piedi; tale aumento sara' elevato a L. 1.600.000 per l'esercizio 1920-921.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art9 · fonte del testo