[1]Consegne.

[2]Entro tre mesi dalla approvazione della presente convenzione, si procedera' alla consegna di tutto quanto e' incluso nella Concessione comprendendovi anche quei beni dei quali la Ditta si trovi gia' nel possesso legale e materiale.

[3]All'uopo sara' compilato apposito verbale corredato dai tipi dimostrativi delle opere esistenti.

[4]Nel modo stesso si procedera' alla consegna alla Ditta concessionaria delle nuove opere, forniture ed acquisti che saranno ulteriormente eseguiti per conto del Demanio nel corso del contratto.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art6 · fonte del testo