[1]Esecuzione dei lavori e delle forniture «a' forfait».

[2]E' condizione essenziale della convenzione che la esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente art. 7 si intenda assunta dalla Ditta concessionaria a forfait per la somma che risultera' in seguito alla revisione dei progetti accettata dalle parti.

[3]Eppero' qualunque possa essere il costo effettivo in piu' o in meno dei nuovi lavori e forniture, tanto la Ditta concessionaria quanto il Demanio non avranno diritto ne' a rimborsi, ne' a compensi.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art9 · fonte del testo