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[1]Le imprese che con qualunque numero di operai pescatori esercitano la pesca con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e nel decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.
[2]Tra le imprese di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima litoranea o di alto mare, non considerate dall'art. 1, n.2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904 1994, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
