Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le societa' cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendone un qualsiasi corrispettivo in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art11 · fonte del testo