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Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le societa' cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendone un qualsiasi corrispettivo in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art11 · fonte del testo