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[1]E' data facolta' al ministro per il lavoro e la previdenza sociale di emanare, di concerto con il ministro per l'agricoltura uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente titolo, sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni o il suo Comitato permanente.
[2]Con il predetto regolamento saranno altresi' disciplinate le norme per la vigilanza, che verra' esercitata dai Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
