Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1924 al 22 dicembre 2008. 148 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, sia se concesso dall'Istituto nazionale del credito per la cooperazione, sia se concesso da altri creditori privati, e' di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale di pari grado a quello sancito nel n. 12 dell'art. 675 del Codice di commercio.
tolto: Il privilegio gravera' sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, sara' preferito a qualunque altro derivante da contratto, seguira' la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e nei casi di perdite delle cose, il credito si esercitera' con equivalente privilegio sulle indennita' di assicurazione.
tolto: Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca sara' assistito da garanzie reali o personali da determinarsi dagli istituti sovventori.
tolto: COMMA SOPPRESSO DAL REGIOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. tolto: 23 MAGGIO 1924 aggiunto: 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 921, CONVERTITO SENZA aggiunto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 17 APRILE 1925 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 473. aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art5 · fonte del testo