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[1]L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione o del libretto di identita'.

[2]I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.

[3]Le infrazioni del presente articolo sono punite coll'ammenda da lire 200 a lire 1000.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art19 · fonte del testo