Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1925 al 22 dicembre 2008. 223 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri, previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone rimunerazione di qualsiasi genere, e' considerato, agli effetti delle presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell' apposito registro che sara' istituito presso la prefettura e le sottoprefetture, nella cui giurisdizione trovasi la localita' in cui egli ha il domicilio.
tolto: Allo stesso obbligo va soggetto chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto della pesca, voglia esercitare con qualsiasi attrezzo, con barche o dalle rive, la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime.
tolto: A tale scopo le prefetture e sottoprefetture terranno un registro pei pescatori di professione ed uno pei dilettanti.
tolto: Avvenuta la iscrizione, e' fatto obbligo ai prefetti e sottoprefetti di rilasciare ai richiedenti, a loro spese, un libretto con la licenza di pesca, con l'indicazione se pescatore di mestiere o dilettante. Nell'esercizio della pesca, tutti dovranno essere muniti della propria licenza di pesca.
tolto: La licenza di pesca avra' la durata dell'anno solare in qualunque momento essa venga rilasciata.
tolto: La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere e' di L. 10; per i pescatori dilettanti L. 20.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art20 · fonte del testo