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[1]I regolamenti per la esecuzione della presente legge e le successive loro modificazioni, nonche' le modificazioni di quelli riguardanti la legge 4 marzo 1877, num. 3706, saranno approvati per decreto Reale, sopra proposta dei Ministero di agricoltura, previo parere del Comitato interministeriale della pesca e del Consiglio di Stato.

[2]Sara' sentito anche il Consiglio superiore delle acque, se le questioni riguardino il regime idraulico.

[3]Alla Commissione centrale per le bonifiche ed al Consiglio superiore delle acque, verra' aggiunto un tecnico dell'Ispettorato di pesca per le quistioni attinenti a tale industria.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art23 · fonte del testo