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[1]L'art. 20 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e' cosi' modificato:
[2]Per le infrazioni all'art. 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 18, oltre alle pene pecuniarie e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonche' da altri articoli della presente legge, si fara' luogo alla confisca:
[3]«1° dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto;
[4]«2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.
[5]«Le reti e gli altri attrezzi pescherecci che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.
[6]«Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verra' confiscato anche il battello».
[7]Gli apparecchi fissi o mobili di pesca che siano messi in modo da contravvenire al titolo I della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e a corrispondenti norme regolamentari, saranno rimossi, o, secondo i casi saranno fatti, a spese dei contravventori, modificare e ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze regolamentari e non potranno essere restituiti, ne' in guisa alcuna alienati, senza la esecuzione di tali provvedimenti.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928
