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[1]Per gli scopi di cui al presente articolo, possono venire concesse dalle cooperative ed ai Consorzi di esse, aree e fabbricati del demanio marittimo, mediante l'annuo canone di lire una, a titolo di semplice riconoscimento della proprieta' demaniale.

[2]Le domande e tutti gli atti relativi a tali concessioni saranno esenti dalle tasse di registro e di bollo,

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art9 · fonte del testo