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[1]Per gli scopi di cui al presente articolo, possono venire concesse dalle cooperative ed ai Consorzi di esse, aree e fabbricati del demanio marittimo, mediante l'annuo canone di lire una, a titolo di semplice riconoscimento della proprieta' demaniale.
[2]Le domande e tutti gli atti relativi a tali concessioni saranno esenti dalle tasse di registro e di bollo,
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928
