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[1](( per gli scopi di cui all'art. 7, lettera d))), possono venire concesse dalle cooperative ed ai Consorzi di esse, aree e fabbricati del demanio marittimo, mediante l'annuo canone di lire una, a titolo di semplice riconoscimento della proprieta' demaniale.

[2]Le domande e tutti gli atti relativi a tali concessioni saranno esenti dalle tasse di registro e di bollo,

Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928. 4 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: Peraggiunto: per gli scopi di cui tolto: al presente articolo aggiunto: all'art. 7, lettera d), possono venire concesse dalle cooperative ed ai Consorzi di esse, aree e fabbricati del demanio marittimo, mediante l'annuo canone di lire una, a titolo di semplice riconoscimento della proprieta' demaniale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art9 · fonte del testo