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[1]A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14, sara' anche corrisposte ai seguenti personali, non contemplati dalla presente legge:

[2]in misura ridotta ai due terzi:

[3]1° agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia della pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto;

[4]2° ai sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti, per l'esercito ed i sottufficiali della marina, che non hanno ancora compiuto 4 anni di servizio; ai sottufficiali dei Reali carabinieri, della guardia di finanza, della Regia guardia di pubblica sicurezza o delle capitanerie di porto ed ai comandanti, capiguardie e sotto-capi guardie degli agenti di custodia delle carceri:

[5]In misura intera:

[6]1° al personale civile delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;

[7]2° al personale di ruolo, nominato con decreto Reale o Ministeriale, appartenente ad istituzioni, mantenute con concorso dello Stato o di Enti locali, ripartendo la spesa relativa fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto;

[8]3° al personale di ruolo degli Esonerati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari del Regno, imputando la spesa ai relativi bilanci;

[9]4° ai capi e agli insegnanti degli Istituti di istruzione superiore e media e alle maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle R. scuole nominali e ai ginnasi magistrali;

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 1 luglio 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art15 · fonte del testo