Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1922 al 15 dicembre 1922. 238 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14, sara' anche corrisposte ai seguenti personali, non contemplati dalla presente legge:
tolto: in misura ridotta ai due terzi:
tolto: 1° agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia della pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto;
tolto: 2° ai sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti, per l'esercito ed i sottufficiali della marina, che non hanno ancora compiuto 4 anni di servizio; ai sottufficiali dei Reali carabinieri, della guardia di finanza, della Regia guardia di pubblica sicurezza o delle capitanerie di porto ed ai comandanti, capiguardie e sotto-capi guardie degli agenti di custodia delle carceri:
tolto: In misura intera:
tolto: 1° al personale civile delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;
tolto: 2° al personale di ruolo, nominato con decreto Reale o Ministeriale, appartenente ad istituzioni, mantenute con concorso dello Stato o di Enti locali, ripartendo la spesa relativa fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto;
tolto: 3° al personale di ruolo degli Esonerati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari del Regno, imputando la spesa ai relativi bilanci;
Mostra gli altri 1 capoversi cambiati
tolto: 4° ai capi e agli insegnanti degli Istituti di istruzione superiore e media e alle maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle R. scuole nominali e ai ginnasi magistrali;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601