Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601
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[1]A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14, sara' anche corrisposte ai seguenti personali, non contemplati dalla presente legge:
[2]in misura ridotta ai due terzi:
[3]1° agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia della pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto;
[4]2° ai sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti, per l'esercito ed i sottufficiali della marina, che non hanno ancora compiuto 4 anni di servizio; ai sottufficiali dei Reali carabinieri, della guardia di finanza, della Regia guardia di pubblica sicurezza o delle capitanerie di porto ed ai comandanti, capiguardie e sotto-capi guardie degli agenti di custodia delle carceri:
[5]In misura intera:
[6]1° al personale civile delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;
[7]2° al personale di ruolo, nominato con decreto Reale o Ministeriale, appartenente ad istituzioni, mantenute con concorso dello Stato o di Enti locali, ripartendo la spesa relativa fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto;
[8]3° al personale di ruolo degli Esonerati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari del Regno, imputando la spesa ai relativi bilanci;
[9]4° ai capi e agli insegnanti degli Istituti di istruzione superiore e media e alle maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle R. scuole nominali e ai ginnasi magistrali; 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 luglio 1922, n. 938, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 10, quarto comma, 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080; quelle del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, prorogate col R. decreto 4 giugno 1922, n. 716, e quelle del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355, sono prorogate a tutto il mese di luglio 1922".
Testo in vigore dal 1 luglio 1922 al 1 settembre 1922
