Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 339
5Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 339 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, spetta, con la decorrenza ivi stabilita, anche agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli inservienti addetti agli organi giudiziari delle Nuove Provincie, gia' assimilati con decreto Reale 16 giugno 1921, n. 1017".
Testo in vigore dal 16 marzo 1923 al 9 maggio 2025
