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[1]La spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia e' a carico del conto individuale.

[2]La spesa pel servizio sanitario deve ripartirsi ogni anno fra il Consorzio di mutuo soccorso e la Sezione seconda del nuovo Istituto, nella proporzione stabilita col penultimo comma del precedente articolo 3 per i proventi accessori.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art5 · fonte del testo

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