Art. 107 c.c.
Forma della celebrazione
[1](( Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
[2]L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva