Art. 1188 c.c. — Destinatario del pagamento
[1]Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
[2]Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva