Art. 1215 c.c.
Spese
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Spese
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.…
Art. 2877 — Spese della riduzione
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1215 · fonte su Normattiva