Art. 1225 c.c.
Prevedibilita' del danno
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva