Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Vendita di immobile destinato ad abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - Risarcimento del danno - Presupposti - Difetto di prova del danno - Conseguenze. · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE In genere.
In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.
Cass. civ. n. 3343/2026Sez. 2Rv. 676971-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civileart. 1470 Codice civileart. 1477 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 668408-01, 655249-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITA' Imprevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c. - Limite alla misura dell'ammontare del danno risarcibile - Configurabilità - Criteri di determinazione - Valutazione della prevedibilità astratta - Necessità - Parametri di riferimento - Individuazione - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità a cui si riferisce l'art. 1225 c.c. costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare e circoscrive il danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, in base alle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza di circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che era giunta alla conclusione della prevedibilità del danno cagionato, evidenziando che uno spandimento dell'acqua in un appartamento adibito a residenza abituale implica la ragionevole possibilità che vengano danneggiate pareti, mobilio o anche altre parti dell'edificio, laterali o sottostanti).
Cass. civ. n. 20618/2025Sez. 2Rv. 676004-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civile
Precedenti: 618742-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Accertamento rimesso al giudice - Individuazione - Distinzione tra i piani della causalità materiale e di quella giuridica - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. 106 <!-- pag. 107 -->
Cass. civ. n. 17006/2025Sez. 3Rv. 675821-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 41 Codice penale
Precedenti: 618882-01, 673113-01, 667589-01, 665955-01
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Preliminare di vendita immobiliare - Risoluzione del contratto e risarcimento del danno del promittente venditore - Danno da lucro cessante - Determinazione - Condizioni.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
Cass. civ. n. 8905/2025Sez. 2Rv. 674006-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1453 Codice civile
Precedenti: 659919-01, 661622-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).