Art. 1351 c.c. — Contratto preliminare
Il contratto preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il contratto preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
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Spiegazione
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Versamento integrale del prezzo indicato in preliminare - Configurabilità della caparra confirmatoria - Esclusione - Fondamento - Esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. - Inconfigurabilità. · CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.
Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l'integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione e, dunque, con la dazione di una caparra confirmatoria, in quanto l'evenienza dell'anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta esclude, di per sé, la configurabilità di detta caparra e non consente, pertanto, l'esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.
Riguarda ancheart. 1385 Codice civile
Precedenti: 675758-01, 507048-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente - Contrarietà a buona fede - Sussistenza - Fondamento. 70 <!-- pag. 71 --> Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, qualora non si sia nel frattempo verificata l'insolvenza del promittente venditore, rende contraria a buona fede la domanda di nullità di suddetto contratto comunque avanzata dal promissario acquirente, posto che la finalità della garanzia è solo quella di rafforzare la tutela di quest'ultimo dal rischio di non ottenere la restituzione dei propri pagamenti in caso di mancato completamento dei lavori, al fine di parificarne la posizione rispetto a chi stipula un preliminare avente ad oggetto un immobile già costruito e non, piuttosto, quella di consentire l'abusivo esercizio della nullità di protezione al fine di sciogliersi dal rapporto negoziale.
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 122/2005art. 1418 Codice civile
Precedenti: 666851-01, 656208-01, 659130-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del venditore - Risarcimento del danno al compratore - Estensione ai frutti della cosa venduta successivi alla domanda di risoluzione - Esclusione - Fattispecie. · VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.
Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).
Riguarda ancheart. 1470 Codice civileart. 1453 Codice civile
Precedenti: 648231-02
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto definitivo - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Limiti - Obblighi preliminari funzionali alla stipula del definitivo - Inadempimento - Rilevanza - Fattispecie.
Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).
Riguarda ancheart. 1321 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 671486-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita - Esercizio del recesso ex art.1385 c.c. - Pericolo di rivendica - Sufficienza - Esclusione - Valutazione dei presupposti ex artt. 1453 e1455 c.c. - Necessità. 163 <!-- pag. 164 --> · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA In genere.
In tema di preliminare di compravendita, l'esercizio del recesso, ai sensi dell'art.1385 c.c., non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, per il quale esiste il diverso rimedio disciplinato dall'art.1481 c.c., dovendo essere comunque verificati i suoi presupposti di operatività, secondo i criteri dettati dagli art.1453 e 1455 c.c., quanto ad esistenza, gravità e proporzionalità dell'inadempimento ascritto alla controparte.
Riguarda ancheart. 1385 Codice civileart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civileart. 1481 Codice civile
Precedenti: 656316-01, 653635-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE Contratto - Risoluzione convenzionale - Forma scritta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Il contratto risolutorio, atteso il principio della libertà della forma, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può desumersi anche da fatti univoci successivi alla stipula, contrastanti con la volontà di darvi ulteriore corso; è necessaria, invece, la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere. (Nella specie, la S.C. in relazione a un contratto preliminare di compravendita di immobile, ha escluso che integrasse il necessario requisito della forma la scrittura apposta in calce al contratto contenente la sottoscrizione di uno soltanto dei contraenti, come pure il rilascio della procura irrevocabile, trattandosi, in quest'ultimo caso, di negozio unilaterale recettizio, costituito dalla dichiarazione di volontà del solo rappresentato).
Riguarda ancheart. 1350 Codice civileart. 1352 Codice civile
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO Eccezione di estinzione del debito - Tramite il rilascio di cambiali - "Datio pro solvendo" - Onere probatorio del pagamento - Fattispecie.
Quando il debitore eccepisce l'avvenuta estinzione del debito mediante il rilascio di cambiali, è a suo carico l'onere di provare che le stesse sono state integralmente pagate, mentre non può gravare sul creditore quello di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna di cambiali è l'oggetto di una "datio pro solvendo", il cui effetto estintivo è differito al momento del loro effettivo pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, laddove essa aveva affermato che la mera menzione nel contratto preliminare del rilascio di alcuni effetti cambiari, senza che nessuna delle due parti fosse in possesso degli originali dei titoli, non poteva esonerare il promissario acquirente dal comprovarne l'avvenuto pagamento).
Riguarda ancheart. 45 r.d. 1669/1933art. 66 r.d. 1669/1933art. 1277 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 648974-01, 628218-01
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Contratto preliminare - Inadempimento - Danni lamentati dal promittente venditore e dal promissario acquirente - Oneri probatori - Differenze.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civile
Precedenti: 644471-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto - Sentenza costitutiva - Decorrenza degli effetti - Dal passaggio in giudicato - Eseguibilità del trasferimento - Accertamento - Riferimento al momento della pronunzia - Fattispecie.
In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accertare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronunzia e non a quello della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in relazione a preliminare di compravendita di titoli azionari di società successivamente fallita, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società).
Riguarda ancheart. 2932 Codice civile
Precedenti: 671496-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita - Inadempimento del promittente venditore in tema di difformità catastale dell'immobile compromesso - Valutazione ex art. 1455 c.c. - Recesso del promissario acquirente - Fattispecie. · CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO In genere.
In tema di contratto preliminare, la regolarizzazione delle evidenze catastali è elemento essenziale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di stipulare, costituendo la dichiarazione di conformità catastale requisito di validità del contratto definitivo, per l'effetto non valutabile di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; si giustifica così il recesso del promissario acquirente. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza che aveva valutato di scarsa importanza l'inadempimento del promittente venditore, il quale non aveva provveduto alla regolarizzazione delle evidenze catastali nonostante i solleciti ricevuti, pregiudicando la possibilità per la controparte di ottenere il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'immobile).
Riguarda ancheart. 1455 Codice civile
Precedenti: 659009-01, 667271-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Compravendita conclusa a mezzo di scrittura privata - Qualificazione di preliminare o definitivo - Denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, obbligo di stipulazione di atto pubblico di trasferimento con contestuale immissione in possesso, eventuale completamento del pagamento del prezzo in sede di rogito - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, la denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, l'obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene e l'eventuale completamento in quella sede del pagamento del prezzo non valgono a 116 <!-- pag. 117 --> convertire in preliminare il definitivo che le parti hanno inteso concludere, nella loro autonomia negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva qualificato il contratto come preliminare valorizzando il trasferimento delle rendite e dei pubblici aggravi al momento della stipula del definitivo, in assenza di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., e che non aveva conferito rilievo ai seguenti elementi: richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa; riserva di usufrutto in favore dell'alienante; immediata assunzione di oneri e spese da parte dell'acquirente; totale versamento del prezzo; rinvio della stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; previste garanzia per l'evizione e limitazione della garanzia per i vizi).
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1470 Codice civileart. 2645 Codice civile
Precedenti: 655209-01, 541044-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l'integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione e, dunque, con la dazione di una caparra confirmatoria, in quanto l'evenienza dell'anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta esclude, di per sé, la configurabilità di detta caparra e non consente, pertanto, l'esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.
Rv. 676960-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente - Contrarietà a buona fede - Sussistenza - Fondamento. 70 <!-- pag. 71 --> Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, qualora non si sia nel frattempo verificata l'insolvenza del promittente venditore, rende contraria a buona fede la domanda di nullità di suddetto contratto comunque avanzata dal promissario acquirente, posto che la finalità della garanzia è solo quella di rafforzare la tutela di quest'ultimo dal rischio di non ottenere la restituzione dei propri pagamenti in caso di mancato completamento dei lavori, al fine di parificarne la posizione rispetto a chi stipula un preliminare avente ad oggetto un immobile già costruito e non, piuttosto, quella di consentire l'abusivo esercizio della nullità di protezione al fine di sciogliersi dal rapporto negoziale.
Rv. 676937-01
Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).
Rv. 676925-02
Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).
Rv. 676245-01
In tema di preliminare di compravendita, l'esercizio del recesso, ai sensi dell'art.1385 c.c., non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, per il quale esiste il diverso rimedio disciplinato dall'art.1481 c.c., dovendo essere comunque verificati i suoi presupposti di operatività, secondo i criteri dettati dagli art.1453 e 1455 c.c., quanto ad esistenza, gravità e proporzionalità dell'inadempimento ascritto alla controparte.
Rv. 676008-01
Il contratto risolutorio, atteso il principio della libertà della forma, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può desumersi anche da fatti univoci successivi alla stipula, contrastanti con la volontà di darvi ulteriore corso; è necessaria, invece, la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere. (Nella specie, la S.C. in relazione a un contratto preliminare di compravendita di immobile, ha escluso che integrasse il necessario requisito della forma la scrittura apposta in calce al contratto contenente la sottoscrizione di uno soltanto dei contraenti, come pure il rilascio della procura irrevocabile, trattandosi, in quest'ultimo caso, di negozio unilaterale recettizio, costituito dalla dichiarazione di volontà del solo rappresentato).
Rv. 676000-01
Quando il debitore eccepisce l'avvenuta estinzione del debito mediante il rilascio di cambiali, è a suo carico l'onere di provare che le stesse sono state integralmente pagate, mentre non può gravare sul creditore quello di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna di cambiali è l'oggetto di una "datio pro solvendo", il cui effetto estintivo è differito al momento del loro effettivo pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, laddove essa aveva affermato che la mera menzione nel contratto preliminare del rilascio di alcuni effetti cambiari, senza che nessuna delle due parti fosse in possesso degli originali dei titoli, non poteva esonerare il promissario acquirente dal comprovarne l'avvenuto pagamento).
Rv. 675306-01
In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.
Rv. 675299-01
In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accertare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronunzia e non a quello della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in relazione a preliminare di compravendita di titoli azionari di società successivamente fallita, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società).
Rv. 675296-01
In tema di contratto preliminare, la regolarizzazione delle evidenze catastali è elemento essenziale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di stipulare, costituendo la dichiarazione di conformità catastale requisito di validità del contratto definitivo, per l'effetto non valutabile di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; si giustifica così il recesso del promissario acquirente. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza che aveva valutato di scarsa importanza l'inadempimento del promittente venditore, il quale non aveva provveduto alla regolarizzazione delle evidenze catastali nonostante i solleciti ricevuti, pregiudicando la possibilità per la controparte di ottenere il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'immobile).
Rv. 674972-01
Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, la denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, l'obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene e l'eventuale completamento in quella sede del pagamento del prezzo non valgono a 116 <!-- pag. 117 --> convertire in preliminare il definitivo che le parti hanno inteso concludere, nella loro autonomia negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva qualificato il contratto come preliminare valorizzando il trasferimento delle rendite e dei pubblici aggravi al momento della stipula del definitivo, in assenza di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., e che non aveva conferito rilievo ai seguenti elementi: richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa; riserva di usufrutto in favore dell'alienante; immediata assunzione di oneri e spese da parte dell'acquirente; totale versamento del prezzo; rinvio della stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; previste garanzia per l'evizione e limitazione della garanzia per i vizi).
Rv. 675363-01
Collegamenti
Art. 2645-bis — Trascrizione di contratti preliminari
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano…
Art. 117 — Contratti
I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto…
Art. 10
1. Contratti preliminari di ogni specie............. L. 50.000 Nota: Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli…
Art. 1424 — Conversione del contratto nullo
Il contratto nullo puo' produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullita'…
Art. 1418 — Cause di nullita' del contratto
Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato…
Art. 2936 — Inderogabilita' delle norme sulla prescrizione
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In relazione all'aumento della categoria degli atti soggetti a trascrizione, è stato accresciuto il numero di quelli soggetti alla solennità della forma scritta. Salvo per quanto si riferisce al contratto di rendita perpetua o vitalizia, che, pur non essendo soggetto a trascrizione, deve farsi per iscritto, vi è parallelismo, riguardo ai contratti, tra l'art. 2643 e l'art. 1350. Nell'art. 1350 non sono menzionati gli atti di liberazione o di cessione di fitti e le convenzioni di consorzio, che sono considerati invece nell'art. 2643, perchè tali atti, in relazione alla forma, sono regolati rispettivamente dagli articoli 1605 e 2603, primo comma; altri contratti soggetti a trascrizione sono la vendita di eredità e la cessio bonorum, sulla cui forma provvedono gli articoli 1143, primo comma, e 1978, primo comma. Si è richiesta, per il contratto preliminare, la forma stessa prevista per il contratto definitivo (art. 1351). Il contratto preliminare, per quanto non abbia il medesimo oggetto di quello definitivo, ha tuttavia la forza di obbligare a concluderlo. Ora sarebbe incongruo ammettere che colui il quale concluse verbalmente un contratto per cui lo scritto è richiesto a pena di nullità, non sia tenuto a rispettarlo; mentre chi promise verbalmente la conclusione di un contratto formale, debba eseguire la convenzione verbale. Ulteriore valido argomento per legittimare la soluzione accolta è dato poi dal fatto che il nuovo codice autorizza la realizzazione in forma specifica dell'obbligo di contrattare (art. 2932). Il patto di adottare una forma determinata per la conclusione di un futuro contratto deve essere interpretato in relazione all'effettiva volontà delle parti circa la funzione costitutiva o soltanto probatoria della forma convenuta. Nel dubbio si è considerato l'accordo come diretto a scopo costitutivo (art. 1352), contrariamente a buona parte della dottrina, ma riprendendo una conforme soluzione del diritto romano. La documentazione, del resto, suole convenirsi per futuri contratti di notevole rilevanza economica, per i quali già la legge non concede libertà di prova (art. 2721, primo comma); e quindi è poco verosimile che le parti abbiano voluto con una clausola conseguire quell'effetto limitativo della prova che già loro accordava la legge. Una presunzione di tal genere sarebbe in contrasto con la norma dell'art. 1367, secondo la quale le clausole devono interpretarsi nel senso che abbiano qualche effetto, anzichè in quello che non ne avrebbero alcuno. DELLA CONDIZIONE NEL CONTRATTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 617
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1351 · fonte su Normattiva