Art. 1353 c.c.
Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Mancato avveramento condizione sospensiva - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 661486-01, 613795-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) Art. 25 c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 - Interpretazione - Diritto all'indennità supplementare - Rinuncia all'impugnazione del licenziamento - Qualificazione alla stregua di condizione potestativa semplice - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1359 c.c. - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1353 · fonte su Normattiva
L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).
Riguarda ancheart. 1359 Codice civileart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 1358 Codice civile
Precedenti: 673087-01, 595951-01, 662808-02
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Efficacia (o risoluzione) di un contratto subordinata, dalle parti, al verificarsi di un evento - Mancata indicazione del termine - Dichiarazione giudiziale dell'inefficacia del contratto - Previa fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. - Necessità - Esclusione - Presupposti.
Quando le parti condizionano l'efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento, senza indicare il termine per il suo avveramento, la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso, per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento di quella risolutiva), può essere ottenuta anche senza la previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., se lo stesso giudice ritenga trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto si sarebbe dovuto verificare.
Riguarda ancheart. 1183 Codice civile
Precedenti: 614761-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE Presupposizione - Elementi costitutivi - Fattispecie.
In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1362 Codice civile
Precedenti: 663549-01, 648129-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Condizione potestativa mista nell'interesse di entrambe le parti - Mancato avveramento - Controversia - Individuazione della parte inadempiente per condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione - Necessità. · CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI In genere.
In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la controversia tra promittente alienante e promissario acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1358 Codice civileart. 1359 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 668327-01, 671722-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).