Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Oggetto della clausola penale - Prestazione - Limitazione ad una somma di denaro - Esclusione - Potere di riduzione del giudice ad equità - Penale con prestazione che consiste in un fare infungibile - Oggetto del sindacato del giudice - Contenuto - Fattispecie.
In tema di clausola penale, la prestazione di cui all'art. 1382, comma 1, c.c. può ricomprendere ogni attività, opera o bene, anche infungibili e, pertanto, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., benchè più agevole nel caso più frequente di prestazione pecuniaria mediante diminuzione numerica percentuale della stessa in base alle circostanze del caso concreto, può realizzarsi, eventualmente avvalendosi di un consulente, anche quando la suddetta prestazione consista in un fare infungibile, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento ed alle ripercussioni dell'inadempimento sul concreto equilibrio delle prestazioni contrattuali, anche in relazione al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita. (Nella fattispecie, il principio è stato affermato con riferimento ad una cessione da parte del proprietario di un terreno, in favore di un costruttore, del diritto di superficie e del preliminare di vendita del suddetto suolo, in cui il promittente alienante avrebbe dovuto ricevere in permuta due appartamenti e due cantine, facenti parte del costruendo edificio, con la previsione di una penale in cui la "prestazione" era rappresentata dal diritto di ritenere in proprietà l'opera edificata dalla parte inadempiente).
Cass. civ. n. 3694/2026Sez. 2Rv. 676951-02
Riguarda ancheart. 1382 Codice civile
Precedenti: 656304-01, 669054-02
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Riduzione "ex officio" ai sensi dell'art. 1384 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento. 57 <!-- pag. 58 -->
Cass. civ. n. 3694/2026Sez. 2Rv. 676951-01
Riguarda ancheart. 1385 Codice civile
Precedenti: 658941-01
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Irriducibilità da parte del giudice - Fondamento.
La caparra confirmatoria, a differenza della penale, non può essere oggetto di riduzione equitativa da parte del giudice ex art. 1384 c.c., in quanto la prima è già sottoposta ad una limitazione ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, tanto da escluderne intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità, a differenza della penale, la cui misura è liberamente concordata dalle parti.
Cass. civ. n. 28716/2025Sez. 2Rv. 676937-02
Riguarda ancheart. 1385 Codice civileart. 1453 Codice civile
Precedenti: 675758-01, 670960-01
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Clausola penale - Manifesta eccessività - Criteri di riferimento - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'iniquità della clausola penale valutandola esclusivamente in relazione al momento della stipulazione del contratto di appalto cui accedeva, senza tener delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento con precipuo riguardo alla cristallizzazione del periodo di ritardo).
Cass. civ. n. 18463/2025Sez. 2Rv. 675996-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 2 Costituzione
Precedenti: 671308-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).