Art. 141 c.c. — Competenza
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 257 — Connessione di procedimenti
Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di piu' tribunali militari di guerra, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile separare i procedimenti nell'interesse della giustizia o del servizio o della disciplina militare, designa…
Art. 525 — Competenza dei tribunali militari
Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice …
Art. 253 — Norme di competenza territoriale
Nei casi indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo del commesso reato, o, se questo non e' conosciuto, al tribunale militare territoriale di guerra del luogo in…
Art. 282 — Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo
La competenza dei tribunali militari di bordo cessa: 1° quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge; 2° quando la nave non si trovi piu' nelle condizioni prevedute dal primo comma dell'articolo 277; 3° …
Art. 472 — Competenza dei tribunali militari
Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare…
Art. 276 — Effetti della connessione sulla competenza per territorio
La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato piu' grave, o, in caso di reati di pari gravita', il maggior numero…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 134 non è stato aggiunto l'inciso «salvo che sia stata concessa dispensa», poichè è ovvio che, se c'è stata dispensa dalla pubblicazione, diventa legittima l'omissione della stessa. Non è stata neanche ritenuta accoglibile la proposta di qualificare come, delitto il fatto previsto dall'art. 136. Vero che questa ipotesi presenta una particolare gravità, ma certamente non superiore a quella che rivestono altre ipotesi contemplate nella stessa sezione, le quali, seguendo il medesimo criterio, si dovrebbero considerare delitti. In proposito occorre però rilevare che i fatti preveduti nella sezione in esame sono puniti sotto il prevalente riflesso che essi vengono ad ostacolare la regolare formazione degli atti di matrimonio. Essi sono stati quindi qualificati come reati di natura contravvenzionale, senza peraltro pregiudicare, come risulta dall'art. 142, la eventuale applicazione di sanzioni più gravi, quando i fatti medesimi presentino gli estremi di un reato di maggiore entità. DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 102
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art141 · fonte su Normattiva