Art. 276Effetti della connessione sulla competenza per territorio

[1]La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato piu' grave, o, in caso di reati di pari gravita', il maggior numero di essi.

[2]Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravita' e numero, e' competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art276 · fonte su Normattiva