Art. 276 — Effetti della connessione sulla competenza per territorio
[1]La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato piu' grave, o, in caso di reati di pari gravita', il maggior numero di essi.
[2]Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravita' e numero, e' competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva