Art. 1422 c.c. — Imprescrittibilita' dell'azione di nullita'
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva