Art. 1476 c.c. — Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
- 1)quella di consegnare la cosa al compratore;
- 2)quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
- 3)quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva