Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Mantenimento del figlio maggiorenne - Inizio di attività lavorativa - Cessazione - Sopravvenienza di circostanze ulteriori - Reviviscenza - Esclusione.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.
Cass. civ. n. 25535/2025Sez. 1Rv. 676308-01
Riguarda ancheart. 148 Codice civileart. 337 Codice civile
Precedenti: 663531-01, 644269-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Mantenimento dei figli - Soddisfacimento dell'esigenza abitativa - Mancanza di assegnazione della casa familiare - Relativa spesa - Quantum dovuto per il mantenimento ordinario del minore - Inclusione.
In tema di mantenimento dei figli, il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.
Cass. civ. n. 25421/2025Sez. 1Rv. 676307-01
Riguarda ancheart. 316 Codice civile
Precedenti: 669959-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Cass. civ. n. 24719/2025Sez. 1Rv. 675673-01
Riguarda ancheart. 148 Codice civileart. 2727 Codice civileart. 2729 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2697 Codice civilee altri 2
Precedenti: 664829-01, 666291-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Danno endofamiliare - Natura - Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione del dies a quo - Criteri. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.
Cass. civ. n. 375/2025Sez. 1Rv. 673604-01
Riguarda ancheart. 148 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2934 Codice civileart. 2935 Codice civileart. 2947 Codice civile
Precedenti: 634387-01, 666291-01, 667468-01, 666896-01
MINORI - Diniego di assenso al rilascio di passaporto a genitore avente prole minore - Decreto di autorizzazione del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Le Sezioni Unite Civili – decidendo una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato che: - sia il giudice tutelare, sia il tribunale (in sede di successivo reclamo), possono autorizzare o negare il rilascio del passaporto al genitore di prole minore valutando e decidendo se la limitazione del diritto alla libertà di circolazione del genitore suddetto sia necessaria in ragione della preminente salvaguardia dei diritti dei minori e, dunque, allo scopo di evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai propri doveri verso i figli; - la statuizione relativa a tale autorizzazione implica una decisione su diritti contrapposti; - la qualificazione del decreto che decide sul reclamo relativamente al rilascio del passaporto nei confronti di genitore di prole minore non è (e non può essere) quella di un semplice provvedimento di volontaria giurisdizione, perché non riguarda la semplice cura degli interessi in gioco, ma la definizione di un conflitto intersoggettivo nel profilo che inerisce alla tutela del diritto del minore a ricevere dai genitori l’adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza anche morale (art. 147 c.c.) in contrapposizione col diritto del genitore di munirsi del titolo che gli consenta di esercitare la libertà garantita (salvi gli obblighi di legge) dall’art. 16 Cost.; - ne deriva che il procedimento oppositorio del reclamo ha natura sostanzialmente contenziosa, anche se è disciplinato secondo il più duttile e sollecito modello del rito camerale: conseguentemente, il decreto finale ha valenza decisoria (insita nella natura del procedimento) e un ambito evidente di definitività (perché, in caso di rilascio dell’autorizzazione seguita dall’espatrio, il provvedimento – adottato o confermato in sede di reclamo – ha raggiunto anche il suo fine pratico ed è definitivo, non essendo altrimenti impugnabile, né destinato a essere assorbito in un provvedimento distinto a sua volta impugnabile, sostanzialmente formando un giudicato allo stato degli atti); - la decisorietà e la definitività del decreto (nei significati sopra indicati) legittimano l’assoggettamento del decreto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Cass. civ. n. 22048/2023Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 16 Costituzioneart. 111 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).