Art. 148 c.c.
((I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis)).
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Apro la norma…
((I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis)).
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Mantenimento del figlio maggiorenne - Inizio di attività lavorativa - Cessazione - Sopravvenienza di circostanze ulteriori - Reviviscenza - Esclusione.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.
Riguarda ancheart. 147 Codice civileart. 337 Codice civile
Precedenti: 663531-01, 644269-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art148 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 147 Codice civileart. 2727 Codice civileart. 2729 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2697 Codice civilee altri 2
Precedenti: 664829-01, 666291-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Danno endofamiliare - Natura - Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione del dies a quo - Criteri. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.
Riguarda ancheart. 147 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2934 Codice civileart. 2935 Codice civileart. 2947 Codice civile
Precedenti: 634387-01, 666291-01, 667468-01, 666896-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - DIRITTO DI ABITAZIONE DEL GENITORE AFFIDATARIO DELLA PROLE NATURALE, IL QUALE NON SIA TITOLARE DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO SULL’IMMOBILE ASSEGNATO - POSSIBILITÀ DI TRASCRIZIONE DEL TITOLO CHE RICONOSCE IL DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ RISPETTO AL REGIME DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE AFFIDATARIO DI PROLE LEGITTIMA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGLI NATURALI E FIGLI LEGITTIMI E CONTRASTO CON LA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI TUTELA DELLA FILIAZIONE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l’abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un’apposita previsione, in quanto il diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, così, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale – e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile - ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla medesima ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nello stesso ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione. - V., citate, sent. n. 166 del 1998 di infondatezza “nei sensi di cui in motivazione” della questione di legittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ. nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di minore che non sia titolare di diritti sull’immobile, e la sent. n. 454 del 1989, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.
Riguarda ancheart. 261 Codice civileart. 147 Codice civileart. 2652 Codice civileart. 2653 Codice civileart. 2657 Codice civile
Famiglia - Obblighi dei genitori nei confronti dei figli - Inadempimento dell’obbligato - Ingiunzione, con decreto del presidente del tribunale, di versare una quota dei redditi dell’obbligato al coniuge o all’onerato delle spese di mantenimento della prole - Ritenuta inidoneità del decreto a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale - Prospettata diversità di trattamento (rispetto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in contrasto con il principio di tutela dei soggetti deboli - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
L'art. 148 del codice civile, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso nei confronti dell'obbligato inadempiente (genitore o ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell'obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede - secondo l'assunto del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Riguarda ancheart. 156 Codice civileart. 2818 Codice civileart. 655 Codice di procedura civileart. 158 Codice civileart. 8 Legge sul divorzio
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.