Art. 149 c.c. — Scioglimento del matrimonio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
[1]Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.
[2]La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva