Art. 1492 c.c.
Effetti della garanzia
[1]Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore puo' domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
[2]La scelta e' irrevocabile quando e' fatta con la domanda giudiziale.
[3]Se la cosa consegnata e' perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e' perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non puo' domandare che la riduzione del prezzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva