Art. 1635 c.c.Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali

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[1]Se, durante l'affitto convenuto per piu' anni, almeno la meta' dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.

[2]Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e' determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice puo' dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.

[3]La riduzione non puo' mai eccedere la meta' del fitto.

[4]In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.

[5]Al perimento e' equiparata la mancata produzione dei frutti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 luglio 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1635 · fonte su Normattiva