Art. 1651 c.c. — Miglioramenti
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[1]Se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore ha eseguito miglioramenti di durevole utilita' per il fondo e per la produzione, il giudice puo' attribuirgli un'indennita', salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione.
[2]La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sona stati eseguiti, e l'indennita' deve essere subito corrisposta.
[3]La determinazione dell'indennita' e' fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che puo' risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l'indennita' per i miglioramenti di ciascuna annata non puo' essere superiore al quarto del fitto annuo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 marzo 1971 · versione 0 su Normattiva