Art. 1711 c.c.
Limiti del mandato
[1]Il mandatario non puo' eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
[2]Il mandatario puo' discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva