Art. 1746 c.c. — Obblighi dell'agente
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[1]L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
[2]Egli deve altresi' osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 3 aprile 1999 · versione 0 su Normattiva