Art. 1746 c.c.Obblighi dell'agente

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[1]((Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta' e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.))

[2]Egli deve altresi' osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

Testo vigente dal 3 aprile 1999 al 2 febbraio 2000 · versione 143 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1746 · fonte su Normattiva