Art. 1822 c.c.
Promessa di mutuo
Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva