Art. 1853 c.c.Compensazione tra i saldi di piu' rapporti o piu' conti

Se tra la banca e il correntista esistono piu' rapporti o piu' conti, ancorche' in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1853 · fonte su Normattiva