Art. 1921 c.c.Revoca del beneficio

[1]La designazione del beneficiario e' revocabile con le forme con le quali puo' essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non puo' tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, ne' dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

[2]Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1921 · fonte su Normattiva